Guida del tirocinio
3.1. Azienda formatrice
L'azienda formatrice si adopera a offrire una formazione ai massimi livelli e verifica periodicamente i risultati ottenuti dalla persona in formazione. L'ordinanza sulla formazione professionale di base e il relativo piano di formazione costituiscono le basi della formazione. La pianificazione della formazione in azienda dovrebbe possibilmente tenere conto dei contenuti impartiti nell'ambito della scuola professionale e dei corsi interaziendali (CI).
Il formatore in azienda responsabile impartisce alla persona in formazione la parte pratica della formazione professionale di base.
artt. 20, 45 LFPr; art. 44 OFPr; art. 345a cpv. 1CO
I formatori in azienda responsabili della formazione di regola dispongono di:
a) un attestato federale di capacità (AFC) nel settore in cui dispensano la formazione, o di una qualifica equivalente;
b) due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;
c) una qualifica pedagogico-professionale, ovvero un attestato o un diploma riconosciuto a livello nazionale.
Nelle relative ordinanze sulla formazione professionale di base sono menzionati i requisiti per i formatori.
art. 44 OFPr
L'azienda formatrice deve concedere alla persona in formazione, senza deduzione di salario, il tempo necessario per frequentare la scuola professionale, i corsi interaziendali (CI) e per sostenere gli esami finali.
art. 345a cpv. 2 CO
Di norma la persona in formazione può svolgere solo lavori in relazione con la professione. Essa può essere occupata in lavori diversi da quelli professionali e in lavori a cottimo solo in quanto essi siano in relazione con la professione e non pregiudichino la formazione.
art. 345a cpv. 4 CO